Medico Competente sanzionato per aver trasmesso il giudizio di idoneità al lavoratore tramite l’ufficio personale aziendale via cellulare.
I FATTI
In data 13/05/2019 il personale ispettivo di una ASL del Friuli si reca presso un cantiere per la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza. Durante l’ispezione viene evidenziato che un lavoratore, per il quale il Medico Competente aveva espresso un giudizio di idoneità con limitazioni alla movimentazione manuale dei carichi, veniva ugualmente adibito a tali mansioni senza rispetto delle suddette limitazioni. Il personale ispettivo contestava di conseguenza al “dirigente di fatto” la violazione dell’art. 18, comma 1 lettera c del D. Lgs. 81/08.
LA SANZIONE A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
Nella stessa visita ispettiva, tuttavia, il personale ispettivo contestava al Medico Competente la violazione dell’art. 41, comma 6 bis, in quanto (testuale dal verbale) il Medico Competente “non ha dato copia del giudizio medesimo al diretto interessato. Detta copia è stata inviata al diretto interessato dall’ufficio personale dell’azienda tramite cellulare“. L’Asl, con “verbale di primo accesso ispettivo ai sensi dell’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08”, applicando nella fattispecie l’art. 20 del DPR 520/55 come modificato dal D.Lgs. 758/94, comminava al medico competente la sanzione amministrativa “ai sensi dell’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08” di € 1228,50, da pagare entro tre giorni; in caso di mancato pagamento, scrive l’ASL “sarà inviata alla Procura notizia di reato”.
La sanzione a carico del Medico Competente è ASSURDA e appare ILLEGITTIMA
Il Giudizio di Idoneità è stato infatti consegnato al lavoratore, come accertato dallo stesso organo di vigilanza, prima della data di contestazione del reato, quindi il Medico Competente, sia pure per il tramite dell’Azienda, ha adempiuto, di fatto e di diritto, ai suoi obblighi. Anche la consegna “tramite cellulare” è valida: l’art. 53 del D.Lgs. 81/08, infatti, consente di produrre in modalità informatizzata “qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.”
CONCLUSIONI:
Abbiamo consigliato al Collega di non pagare e di impugnare il provvedimento con ricorso per via gerarchica.
Questo episodio evidenzia come in alcuni casi (per fortuna una esigua minoranza) anziché promuovere la prevenzione usando anche lo strumento della vigilanza, si faccia vigilanza fine a sé stessa, arrivando ad inventarsi contravvenzioni inesistenti e comminando sanzioni assurde basate su autonome e discrezionali “interpretazioni” delle norme.
Graziano Frigeri
Presidente ASSOPREV
Ciao Graziano, grazie della notizia. dovremmo fare un summit con gli avvocati almeno per fare un nostro documento di consenso sui… documenti del medico comeptente! maddalena Mazzi
Assolutamente d’accordo (non credo sia necessario aggiungere altro) e pronti ad assistere e a essere di supporto, laddove necessario, al collega in questione.
Ringrazio Graziano Frigeri per la segnalazione.
Ernesto Ramistella
L’errore nella procedura è più sottile e profondo. Il giudizio di idoneità rilasciato al lavoratore non è un certificato, ma la copia di quanto riportato nella cartella sanitaria e di rischio, che è l’unico documento originale. Per questa ragione il giudizio può essere trasmesso anche via mail o telefono e non è indispensabile la firma del lavoratore sul modulo trasmesso, come pure era sancito dalla Commissione Permanente, ma è indispensabile che il lavoratore abbia piena conoscenza del giudizio e sottoscriva la cartella sanitaria.
La modalità da sempre adottata dalla mia scuola è stato: emettere immediatamente il giudizio di idoneità, registrarlo in cartella, far firmare la cartella al lavoratore e far firmare al lavoratore la trasmissione del giudizio al datore di lavoro. La copia del giudizio per il lavoratore viene consegnata contestualmente al lavoratore. La firma sulla cartella certifica che il lavoratore non ha sottaciuto notizie rilevanti, che ha ricevuto copia del giudizio di idoneità e che sa di poter rcorrere entro 30 giorni contro il giudizio stesso.
La procedura è dettagliata sul mio libro “Medicina del Lavoro Pratica” manuale per i medici competenti edito da Wolters Kluwer, 2018
Ma se i Colleghi non si preoccupano di conoscere le norme, e non contestano le sanzioni “fantasiose” non cambierà mai.
Anzi, per esperienza personale, é possibilissimo che qualcuno si sbatta per lui, e poi l’interessato dica che ha pagato, vita vissuta.
no comment
tutti noi certifichiamo anche in cartaceo l’idoneità che spseso viene rilasciata all’azienda alla quale si richiede di stampare una fotocopia da consegnare all’interessato. in casi di irregolarità amministrativa il lavoratore stesso reclama suddetta copia al medico competente il quale provvede ad emettere quanto richiesto
mi sembra estremamente banale tutto cio’. magari suggerisco agli organi di vigilanza di andare a vigilare attentamente le gravissime irregolarità che in alcuni casi tuttora esistono in alcuni ambienti di lavoro.
sic.
Come spiegato anche da Magnavita (che perdono per aver fatto su questo sito pubblicità al suo libro, concorrente con quelle scritto da me e Anna Guardavilla “Professione Medico Competente” – EPC Editore”) non esiste il “certificato di idoneità” ma il “giudizio di idoneità”. Le due cose sono assai diverse, cominciamo ad usare termini corretti.
Concordo assolutamente
Sarebbe bene conoscere quante volte il Medico Competente è posto nelle condizioni di rilasciare personalmente al Lavoratore il certificato di idoneità!!
Intanto non esiste il “certificato di idoneità” ma il “giudizio di idoneità” che è cosa ben diversa (contro un certificato di nascita o di morte, o anche di malattia, non si può ricorrere, contro il giudizio di idoneità si). Poi non capisco la domanda, se vuole esplicitarla meglio..
Un altro vergognoso attacco alla nostra professione dagli sceriffi Spisal/